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Società Europea Studiosi Comunitaristi

European Society of Communitarian Scholars

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Statuto Sesco

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA

“SOCIETA’ EUROPEA STUDIOSI COMUNITARISTI”

 

Art. 1 - costituzione e sede

E' costituita l'Associazione, non a scopo di lucro, denominata Società Europea Studiosi Comunitaristi, d'ora in poi l'Associazione.

La sede legale è in Roma - Via Homs 16[1]; può essere trasferita, senza variazione dello Statuto, per delibera del Consiglio, nell'ambito del comune di Roma.

L'Associazione, a durata illimitata, può istituire sedi decentrate in Italia, nei paesi membri dell’Unione Europea ed all'estero su deliberazione del Consiglio.

 

Art. 2 - finalità dell'Associazione

L'Associazione riconosce l’importanza dei valori fondamentali che hanno portato alla nascita ed allo sviluppo dell’Unione Europea.

L'Associazione ha lo scopo primario di favorire e promuovere lo studio dell’Unione Europea nei diversi aspetti storici, filosofici, politici, sociali, giuridici ed economici, nonché la loro divulgazione tra persone, gruppi formali ed informali, organizzazioni, comunità.

Per il raggiungimento del suo scopo, l'Associazione si propone di contribuire a migliorare e sviluppare i processi d'interazione, scambio e condivisione delle conoscenze tra differenti soggetti e contesti; progettare, gestire, diffondere iniziative mirate allo sviluppo della conoscenza scientifica su tematiche d’interesse comunitario; facilitare l'identificazione e la diffusione di buone prassi; suscitare e mantenere alto l'interesse della collettività nei confronti delle tematiche sopra citate.

 

Art. 3 - attività

L'Associazione svolge tutte le sue attività nel pieno rispetto della dignità e dei diritti delle persone e dell'ambiente, tramite ogni tipo di iniziativa utile alla promozione del suo scopo.

Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione potrà realizzare, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici, privati e del terzo settore, una serie di azioni fra le quali: sviluppare attività di studio, documentazione e ricerca ed attività di progettazione, valutazione e consulenza; promuovere e realizzare attività di formazione, autoformazione, informazione e sensibilizzazione; favorire l'interazione e lo scambio di esperienze tra associazioni ed altri enti nell'Unione Europea ed all'estero; realizzare strumenti operativi di varia natura, pubblicazioni divulgative in ogni formato; promuovere ed organizzare eventi ed iniziative culturali.

L'Associazione potrà promuovere la nascita ed aderire a federazioni ed associazioni, comunitarie ed estere, aventi analoghe finalità.

L'Associazione potrà inoltre compiere le operazioni mobiliari e immobiliari strumentali al conseguimento delle suddette attività.

 

Art. 4 - associati

Gli associati si distinguono in associati fondatori, onorari, ordinari, sostenitori.

¨      Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione. Rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto e con effetto dal 1° gennaio

dell'anno successivo a quello di presentazione delle stesse.

¨      Sono associati onorari i soggetti, pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, che si siano eminentemente distinti nell'ambito degli studi internazionali e comunitari.

Vengono eletti dall'Assemblea su proposta degli associati fondatori.

¨      Sono associati ordinari le persone in possesso dei seguenti titoli e rivestenti le seguenti funzioni accademiche:

-     specialista in diritto ed economia delle comunità europee ovvero titolo equivalente della durata non inferiore a due anni accademici post laurea specialistica in discipline storiche, filosofiche, politico-sociali, giuridico-economiche, comunque afferenti e connesse allo studio dell'Unione Europea;

-   dottore di ricerca in discipline storiche, filosofiche, politico-sociali, giuridico-economiche, comunque afferenti e connesse allo studio dell'Unione Europea;

-    docente universitario in discipline storiche, filosofiche, politico-sociali, giuridico-economiche, comunque afferenti e connesse allo studio dell'Unione Europea.

Vengono ammessi a domanda e dietro presentazione di almeno due associati fondatori ovvero quattro associati ordinari, con delibera di cinque componenti del Consiglio, previo versamento dei prescritti contributi associativi.

Al di fuori di tali ipotesi, il Consiglio può ammettere coloro che dimostrino vivo interesse per l’attività dell’Associazione e le sue finalità, nonché di possedere una elevata e qualificata competenza nel campo di attività della medesima, secondo quanto stabilito dal Consiglio con apposito Regolamento.

¨      Sono associati sostenitori i soggetti, pubblici ed privati, con o senza personalità giuridica, che ottengano l’approvazione a maggioranza qualificata del Consiglio, e previo versamento dei prescritti contributi associativi.

Avverso la deliberazione di non ammissione degli aspiranti associati è consentito, per ragioni di legittimità, il ricorso al Collegio di Garanzia.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per: dimissioni volontarie, secondo il disposto dell’articolo 24 del codice civile italiano; mancato versamento della quota associativa entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal Consiglio, fatta salva la possibilità di sanare l’inadempimento nei modi previsti da Regolamento del Consiglio; comportamento incompatibile con le finalità dell'Associazione - tale esclusione è deliberata dall’Assemblea; decesso.

E' istituito un Registro degli associati tenuto da un associato incaricato dal Consiglio con mandato annuale.

 

Art. 5 - gli organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Comitato scientifico, il Collegio di Garanzia.

 

Art. 6 - l'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita dagli associati fondatori e ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno mediante comunicazione, anche per via telematica, agli associati almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e qualora ne facciano richiesta un numero di associati pari ad un quinto ovvero il Collegio di Garanzia, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; è convocata di diritto il giorno venticinque marzo.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Presidente, il Tesoriere e gli altri membri del Consiglio; elegge il Collegio di Garanzia; approva il programma generale di attività e il rendiconto annuale; determina, nel rispetto delle finalità sociali, l'utilizzo di eventuali avanzi di gestione o la copertura del disavanzo.

L'Assemblea straordinaria ha per oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione ed è convocata nei modi di quella ordinaria.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, quella ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, quella straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; di esse verrà redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, potrà essere visionato da tutti gli associati.

 

Art. 7 - il Consiglio

Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Tesoriere e da un numero di cinque membri, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio dura in carica due anni, con possibilità di rinnovo.

In occasione della sua prima riunione dopo le elezioni il Consiglio elegge al suo interno il Segretario ed il Vicepresidente.

Si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno e quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno cinque giorni.

Il Consiglio ha i seguenti compiti: fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione; redigere e sottoporre alla discussione dell'Assemblea i bilanci o rendiconti preventivi e consuntivi annuali; accogliere le domande di attività professionali e di volontariato formulate da associati o da persone esterne; determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea; promuovere e coordinare le attività da esso derivanti ed autorizzando le spese relative; assumere il personale e attivare collaborazioni professionali o saltuarie; eleggere il Vicepresidente, che ha il compito di sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni; accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati; proporre all’Assemblea l'esclusione di associati ai sensi del precedente art. 4; ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; stabilire l’entità dei contributi associativi; disciplinare le modalità di funzionamento dell’Assemblea; emanare e modificare i relativi Regolamenti di attuazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del Presidente e, in caso di assenza, quello del Vicepresidente, vale il doppio.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli in base all’eventuale graduatoria dei non eletti in sede di Assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Tre seggi del Consiglio sono riservati ai soci fondatori.

 

Art. 8 - il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

 

Art. 9 - il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea ed è membro del Consiglio.

Il Tesoriere gestisce ed amministra il patrimonio finanziario dell'Associazione in armonia con i suoi scopi e con gli indirizzi del Consiglio, vigila

sulla corretta tenuta delle scritture contabili e della cassa, sottopone al Consiglio gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo. Può accendere e amministrare conti correnti bancari e postali. A tal fine ha la firma sociale. Per svolgere tali compiti ha facoltà di farsi coadiuvare da incaricati di sua fiducia, che devono essere nominati dal Consiglio, su proposta dello stesso Tesoriere.

 

Art. 10 - il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti.

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle proprie attribuzioni; effettua la verifica dei poteri per l’esercizio dell’elettorato attivo; cura l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio e gli adempimenti amministrativi richiesti per il buon funzionamento dell’Associazione stessa.

 

Art. 11 - il Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia è composto di tre membri eletti dall’Assemblea, dura in carica tre anni, è rinnovabile ed elegge nella sua prima riunione il suo Presidente. La carica è incompatibile con altre cariche dell’Associazione.

Il Collegio di Garanzia ha il compito di sottoporre a controllo gli atti contabili, le procedure amministrative, lo stato dello cassa e del patrimonio associativo. Esso esprime il proprio motivato parere sui bilanci ed ottempera ai compiti attribuiti ai sindaci delle società per azioni dell'ordinamento italiano, in quanto applicabili.

Il Collegio di Garanzia decide sulle controversie che dovessero sorgere tra gli associati, nei confronti degli associati o sottoposte al suo parere da associati e organi; giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di decadenza e di espulsione dell'associato nonché in caso di impugnazione dei provvedimenti di ammissione e di non ammissione dell'aspirante associato, deliberati dal Consiglio.

Il Collegio di Garanzia sovrintende al rispetto delle norme statutarie e può intervenire ad invalidare, con motivata deliberazione, le disposizioni degli organi associativi qualora risultino in contrasto con i principi e le norme statutarie.

 

Art. 12 - il Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico svolge funzioni di alto orientamento delle attività di ricerca e di studio dell’Associazione, formulando proposte e pareri sia nella sua componente collegiale che individuale.

Fanno parte del Comitato Scientifico, su invito del Consiglio, personalità emerite della cultura e del mondo accademico impegnate nello studio e divulgazione di problematiche inerenti l’Unione Europea ed afferenti le finalità dell’Associazione.

Fanno parimenti parte del Comitato Scientifico il Presidente dell’Associazione e due associati designati dal Consiglio, i quali svolgono anche funzioni di segretariato e di coordinamento tra i componenti del Comitato stesso e con gli altri organi.

Il Presidente dell’Associazione può convocare sedute plenarie del Comitato previa comunicazione ai suoi componenti.

 

Art. 13 - risorse economiche

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni immobili e mobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprietà; donazioni, erogazioni, lasciti, liberalità.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: contributi associativi; contribuzioni volontarie, pubbliche e private; introiti derivanti dalle proprie attività; rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; corrispettivi per servizi specifici da parte degli associati.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno iscritti a riserva, in attesa di utilizzazione conforme agli scopi associativi.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio, che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie.

 

Art. 14 - contributi associativi

I contributi associativi si distinguono in ordinari e straordinari.

Sono contributi ordinari la quota di iscrizione e la quota annuale d'esercizio che vengono fissate annualmente dal Consiglio e sono dovuti dagli associati fondatori e ordinari; il pagamento della quota annuale deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.

Sono contributi straordinari quelli all'occorrenza deliberati dal Consiglio per esigenze proprie di funzionamento dell'Associazione e sono dovuti dagli associati fondatori e ordinari.

Gli associati sostenitori sono invece tenuti al versamento delle quote annuali e di una quota aggiuntiva fissata annualmente dal Consiglio.

I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

I contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 15 - scioglimento dell'Associazione

Nel rispetto della legge italiana in materia, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

 

Art. 16 - norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative italiane in materia.

 

[1] Ivi trasferita con delibera del Consiglio.

 

 

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Ultimo aggiornamento: 14.03.2005
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